Le legge approvata in via definitiva dal parlamento ridefinisce la posizione del “socio lavoratore” (e della socia, sic!) all’interno delle cooperative. Essa interviene su due punti fondamentali: la possibilità di tutela sindacale del socio e la possibilità di differenziare la forma contrattuale che regola la prestazione lavorativa.
Sul primo punto la legge incrina quella “corresponsabilizzazione”, spesso solo formale, per cui il socio non può di fatto vantare diritti individuali in quanto ogni decisione è teoricamente presa con la sua partecipazione. Chiunque abbia esperienza di lavoro in cooperativa sa che, soprattutto nelle strutture più grandi, il diritto al voto del singolo spesso sparisce nel meccanismo delle “deleghe”, analogo per molti versi alle tecniche dei “signori delle tessere” di democristiana memoria.
Sul secondo, invece, è deregulation totale. Infatti per la prima volta si ammette - per legge – che la stessa prestazione lavorativa, nel medesimo posto, possa essere regolata con un “rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o a modernizzare – almeno metodologicamente – l’intero diritto del lavoro”. Ma non è finita qui.
Anche sul piano retributivo la legge autorizza a disattendere i “minimi” retributivi definiti dalla contrattazione collettiva. La possibilità, infatti, di configurare una qualsiasi prestazione come “lavoro autonomo” o “collaborazione non occasionale” porterà con sé l’autorizzazione a riferirsi ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di “lavoro autonomo”. Ossia ai “prezzi di mercato”. E’ insomma finita l’epoca delle cooperative come rifugio produttivo autogestito dai lavoratori. Diventano imprese e si candidano a rimodellare, sulla base di questa legge, l’intero diritto del lavoro.
Saremo certamente “vetero”, ma è sempre molto attuale il principio per cui ciò che è ottimo per il datore di lavoro non può che risultare pessimo per i lavoratori e le lavoratrici.
In sostanza la legge insinua pericolosi elementi di ambiguità e flessibilità che in questi primi giorni del 2002 si concretizzano nella necessità imposta a ciascuna cooperativa di definire, per votazione interna, la situazione contrattuale dei soci che dovranno scegliere se votare per un contratto da lavoro subordinato, dipendente, oppure per un contratto da lavoro autonomo in collaborazione coordinata continuativa e non.
E’ importante che la votazione di ogni lavoratore o lavoratrice avvenga alla luce di un’adeguata informazione relativamente ai pro e ai contro di ciascuna definizione contrattuale, considerando che si tratta di “scegliere” tra la precarietà totale e la sicurezza di alcune garanzie.
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CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO |
Meditate, gente, meditate!!! |
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE |
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STATUTO DEI LAVORATORI |
Regolamentazione |
NESSUNA NORMATIVA |
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RIFERIMENTO AI C.C.N.L. DI CATEGORIA |
Retribuzione |
NESSUN RIFERIMENTO (ai tariffari di categoria: unico vincolo la delibera comunale 135/00 per le sole convenzioni con il Comune di Roma) |
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SI (dopo i primi tre giorni) |
Malattia |
NON PAGATA (Eccezion fatta per un rimborso minimo giornaliero in caso di ricovero ospedaliero) |
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Ora sul totale del compenso (non più sul 70%) |
Previdenza |
Ora il 16 % (di cui 1/3 a carico di lavoratore/lavoratrice) |
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SI |
Ferie e Permessi |
NO |
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SI |
Maternità |
ASSEGNO UNICO SU BASE CONTRIBUTIVA |
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SI |
Rappr. Sindacale |
NO (né è possibile essere elette/i come rappresentante sindacale) |
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SI |
Pensione |
NO |
Camera del Lavoro e del non Lavoro via di S. Ambrogio 4 E-mail: lavorononlavoro@libero.it