NOTA DI RIFLESSIONE SUI MINIMI CONTRATTUALI
NELLE COOPERATIVE SOCIALI
a cura di Domenico Ciardulli USI AIT
Riguardo al fatto di capire se il minimo definito nel CCNL delle Cooperative
Sociali sia adeguato o no, interpretando quanto dettato dall'Articolo 36
della Costituzione la retribuzione dei contratti collettivi dovrebbe essere
sufficiente a garantire al lavoratore il minimo vitale di mantenimento.
Questo, peraltro, e tutto da dimostrare.
Per quanto riguarda la professionalita, nessuna legge ne tutela la
valutazione, dipende da accordi all'interno della cooperativa o
dell'azienda.
Molto interessante e la riflessione inerente al fatto che molte cooperative
nel Lazio
abbassano la retribuzione sotto i minimi contrattuali o non corrispondono
gli aumenti definiti in sede di rinnovo contrattuale.
Dalla normativa vigente si evince che questo non e lecito se non per quanto
previsto alle lettere d), e) ed f), comma 1, articolo 6 della Legge
Nazionale 3 aprile 2001 numero 142 "Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore".
Tale legge stabilisce che la retribuzione puo scendere sotto i minimi
contrattuali solo per periodi limitati e solo dopo deliberazione da parte
dell'assemblea dei soci del piano di crisi aziendale o del piano
d'avviamento. Tali piani sono da attivarsi solo ed esclusivamente se ne
sussistono reali e documentati motivi.
Nel comma 2 dello stesso articolo precedentemente citato si definisce che
"il regolamento della cooperativa non puo contenere disposizioni derogatorie
in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro
previsti dai contratti collettivi nazionali".
Nell'articolo 3 della legge si definisce, inoltre, che "le societa
cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento
economico complessivo proporzionato alla quantita e qualita del lavoro
prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni
analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della
categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai
compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro
autonomo."
Secondo la normativa, quindi, se in una cooperativa sociale la retribuzione
dovesse essere inferiore a quanto previsto dai minimi contrattuali e se
questa situazione non si fosse determinata in conseguenza di quanto previsto
alle lettere d), e) ed f), comma 1, articolo 6 della Legge Nazionale 3
aprile 2001 numero 142, si puo attivare una procedura di contenzioso. Come
gia detto il giudice, generalmente, determina la giusta retribuzione proprio
in base ai minimi previsti nei contratti collettivi, presi come riferimento.
Sotto tali minimi si potrebbe collidere con quanto stabilito dall'articolo
36 della Costituzione.
Un ultima spiegazione su come sono adeguati, in sede di rinnovo
contrattuale, i minimi. Dopo l'abbandono, nel 1993, della scala mobile (o
contingenza), le dinamiche di aggiornamento dei minimi contrattuali sono
legate agli indici relativi all'inflazione programmata per il biennio
successivo.