Pubblichiamo il
testo della proposta di legge sull'impresa sociale "concertato" tra il Governo e
il Forum del Terzo Settore e il comunicato del Forum stesso.
TESTO SULL’IMPRESA SOCIALE
Articolo 1
Definizione dell’impresa sociale
1. Si definiscono imprese sociali quelle organizzazioni di natura privata che,
in coerenza con la specificità propria degli organismi di promozione sociale e
di cooperazione sociale nonché degli assetti giuridici di associazioni,
fondazioni, società e altri enti privati, perseguono, in assenza di scopo di
lucro, finalità di interesse generale, attraverso lo stabile esercizio di
produzione e di scambio di beni e servizi, nell’ambito dei settori di utilità
sociale normativamente definiti
Articolo 2
Disciplina dell’impresa sociale
1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica
delle diverse forme di imprenditorialità sociale informata ai seguenti principi:
a) determinare i settori di utilità sociale in cui opera l’impresa sociale;
b) definire caratteristiche e vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;
c) definire le caratteristiche e i vincolo organizzativi e di funzionamento in relazione a:
1) elettività delle cariche sociali;
2) limiti alla remunerazione dei fattori di produzione, ivi compreso il capitale conferito e l’attività di amministratori, prestatori d’opera e collaboratori in genere, tali da garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa;
3) costituzione di organismi che assicurino forme di partecipazione nell’impresa anche ai diversi prestatori d’opera e ai destinatari delle attività;
4) regime della responsabilità limitata dell’impresa sociale, regime della
responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi e
rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori;
5) ammissione ed esclusione dei soci;
6) obblighi e modalità di tenuta della contabilità economica e sociale e di redazione e pubblicità del bilancio, tali da garantire la trasparenza, la pubblicità e la diffusione dei risultati sociali ed economici dell’attività;
7) destinazione a riserve indivisibili delle eccedenze attive di bilancio con l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di liquidazione ad altra impresa sociale o ad enti senza finalità di lucro, fatto salvo quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59;
8) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
9) previsione di organi di controllo interni ed esterni;
10) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;
11) limiti alla detenzione di partecipazioni in imprese diverse dalle imprese sociali;
12) disciplina dei gruppo di imprese sociali secondo principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell’impresa dominante;
13) regime della trasformazione, fusione, scioglimento e cessione di azienda tale da garantire il rispetto del principio della tutela e della irreversibilità della qualificazione di impresa sociale;
14) ipotesi di perdita della qualifica di impresa sociale e relative conseguenze.
d) attivare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali funzioni e
servizi permanenti di monitoraggio e ricerca necessari alla definizione dei livelli
essenziali di
qualità delle imprese che intrattengono rapporti con la pubblica
amministrazione;
e) prevedere che nel rispetto dei principi generali previsti dal presente articolo le regioni e le province autonome emanino proprie norme sul riconoscimento e la valorizzazione dell’impresa sociale
f) stabilire che, in relazione alla particolare qualità del servizio svolto, l’impresa sociale possa essere riconosciuta quale centro di eccellenza di interesse nazionale, sulla base del possesso di requisiti individuali con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che i progetti relativi ai centri di eccellenza siano considerati quali progetti di pubblica utilità.
2. Il Governo è delegato, altresì, a coordinare le disposizioni dettate in
attuazione della delega di
cui al comma 1 con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie
connesse, apportandovi le integrazioni e le modifiche necessarie.
FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE
Il Forum Permanente del Terzo Settore ha concluso il lavoro
di elaborazione e di concertazione con il Governo sul testo di legge delega che
il Ministro Maroni aveva proposto prima di Natale.
"Giudichiamo - dichiarano i portavoce Edoardo Patriarca e Giampiero
Rasimelli - il documento che il Sottosegretario On. Sestini ci ha inviato dopo
l’ultimo incontro tecnico di Giovedì 31 e a sintesi del lavoro svolto, un buon
testo".
"Esso identifica in modo chiaro e inequivocabile l'impresa sociale, a partire
dai principi di utilità sociale, di partecipazione degli utenti e degli
operatori ai destini dell’impresa, alla vincolante caratterizzazione non profit".
Certamente alcune migliorie potevano essere ancora apportate, ma riteniamo
quello raggiunto un buon risultato capace di dare una spinta rilevante al
processo di crescita del Terzo settore nel nostro Paese".
"Ora - proseguono i due portavoce - spetta al Governo sciogliere gli ultimi
nodi di carattere politico e amministrativo e varare il testo in via
definitiva".
Il Governo dovrà stabilire quale spazio e quale ruolo intende offrire a questo
nuovo soggetto, a partire dal valore generale per la collettività e per il
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, così come abbiamo inteso definire nel
testo".
"E' chiaro che stravolgimenti dell’ultimo minuto, come qualcuno ipotizza, pur
nel rispetto dell’autonomia del Governo e del Parlamento, sarebbero da noi
giudicati negativamente".
"La palla - concludono Patriarca e Rasimelli - ora è nelle mani del Governo".
"Il goal che possiamo fare è, finalmente, la concretizzazione del principio di sussidiarietà, l’avvio di un nuovo e più efficace sistema di welfare e, in definitiva, un goal nell’interesse di tutti i cittadini".
Roma, 5 febbraio 2002
Comunicato Stampa 05/02
Ufficio Stampa
Forum Permanente del Terzo Settore